Onorevoli Colleghi! - La sempre più frequente sequenza di episodi di cronaca che riporta nelle nostre case le immagini inquietanti degli abusi perpetrati nei confronti dei cittadini più deboli e indifesi, i bambini, produce un allarme sociale che non ha precedenti nella nostra storia recente.
      Le statistiche riportano numeri drammatici che, soprattutto sul versante degli abusi a sfondo sessuale assistiti oggi dall'ausilio delle nuove tecnologie informatiche, creano nella pubblica opinione la sensazione di trovarci tutti di fronte ad una «nuova stagione di Erode».
      Ma la dimensione dell'abuso sessuale, anche se la più abominevole e raccapricciante, non è purtroppo l'unica dimensione attraverso cui si manifesta il «furto» dell'infanzia che talvolta viene effettuato dagli adulti nei confronti dei bambini. Pensiamo ai maltrattamenti, che con eufemismo leguleio vengono definiti «abuso di mezzi di correzione», pensiamo al lavoro minorile, all'abbandono scolastico, allo sfruttamento dei piccoli compiuto dai malavitosi e dai rom, episodi tutti di un variegato catalogo di violazione dei diritti dell'infanzia sanciti dalla Carta dell'ONU, seppure con gradazioni di diversa intensità di riprovazione sociale.
      La proposta di legge che viene portata alla vostra attenzione tende a disegnare un percorso di interventi da parte del potere pubblico che, partendo dal territorio, deve farsi carico dei problemi relativi alla tutela dell'infanzia, operando concretamente nel senso della prevenzione e dell'intervento tempestivo volto a porre riparo al danno eventualmente subìto.
      Il principio fondamentale cui si ispira la proposta di legge, infatti, tende ad insediare presìdi di tutela dell'infanzia nel territorio, a partire dalla dimensione dei

 

Pag. 2

distretti scolastici (articolo 3). Tali presìdi, definiti «centri per la tutela dell'infanzia» e composti da un'equipe di operatori scolastici, psicopedagoghi, esperti di diritto familiare e assistenti sociali, hanno soprattutto il compito di monitorare, attraverso la scuola dell'obbligo, i comportamenti dei giovani allievi, traendo da essi, dal rapporto con le famiglie (o anche dalle assenze sospette dalle sedi scolastiche), elementi per tempestivi interventi di prevenzione volti ad evitare il verificarsi di peggiori danni.
      La proposta di legge istituisce anche la figura del tutore pubblico dell'infanzia (articolo 1), fortemente radicato nel territorio a livello di circoscrizione provinciale. Il tutore pubblico dell'infanzia, eletto dal consiglio provinciale (articolo 2) sulla base di regolamenti emanati dalle istituzioni locali in ossequio all'autonomia riconosciuta loro dall'ordinamento, rappresenta l'ombudsman dell'infanzia nel territorio, fungendo da terminale per le indicazioni emerse dall'attività istruttoria dei centri per la tutela dell'infanzia (articolo 4), da collettore delle istanze emergenti dai privati cittadini e dalla istituzioni, da utile stimolo all'azione positiva per le istituzioni politiche, per l'attività giudiziaria eventuale, per le diverse competenze impegnate nelle politiche della tutela dell'infanzia. Il Governo è chiamato a provvedere, per la competenza parziale riservata ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, con apposite risorse a carico del bilancio statale (articolo 5). Le autorità locali provvedono alla logistica (articolo 6).
 

Pag. 3